Statuto
Fondazione Maria e Goffredo Bellonci – ETS
Articolo 1
DENOMINAZIONE
È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, una Fondazione denominata “FONDAZIONE MARIA E GOFFREDO BELLONCI – ETS”, in breve “Fondazione Bellonci – ETS”.
Articolo 2
SEDE
La Fondazione ha sede in Roma in via Fratelli Ruspoli 2.
Articolo 3
SCOPI E FINALITÀ DELLA FONDAZIONE
La Fondazione, che non ha scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, persegue gli scopi di
a) formazione universitaria e post-universitaria;
b) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, e al contrasto della povertà educativa;
c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura.
In particolare tali finalità sono perseguite attraverso le seguenti attività:
a) l’organizzazione e la gestione delle attività necessarie alla continuazione del Premio Strega, riconoscimento letterario fondato nel 1947 da Maria e Goffredo Bellonci con Guido Alberti, nelle sue diverse articolazioni, in collaborazione con Strega Alberti Benevento;
b) la promozione della lettura, in particolare tra i bambini, i ragazzi e i giovani:
c) la diffusione della letteratura e in particolare della narrativa e saggistica italiana anche presso studenti e docenti della scuola primaria e secondaria;
d) la diffusione e promozione della lingua e letteratura italiana presso comunità straniere, ed in particolare in modo esemplificativo e non esaustivo presso italiani all’estero ed università straniere;
e) attività di ricerca storico-artistica, culturale, documentaria, e linguistica con particolare riguardo non esclusivo a testi, vocabolari e al comparto della critica letteraria;
f) la conservazione e l’ordinamento della biblioteca, dell’archivio e di tutto il materiale relativo all’opera letteraria di Maria e Goffredo Bellonci e delle opere letterarie che hanno partecipato alle varie edizioni del Premio Strega;
g) la promozione di iniziative destinate alla diffusione della letteratura sia attraverso l’istituzione di centri di studio e di borse di studio sia per mezzo di convegni, tavole rotonde e tutte le opere di ricerca letteraria e storiografica che potranno sorgere nonché di tutte quelle iniziative atte allo sviluppo della cultura ed alla conservazione dei beni culturali.
Articolo 4
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SECONDARIE
La Fondazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del DLSG 117/2017. L’individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.
Articolo 5
PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE
Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Il patrimonio della Fondazione è costituito:
a) dal fondo di dotazione originario di cui all’atto costitutivo della Fondazione Maria e Goffredo Bellonci redatto dinanzi al Notaio Massimo Maria Panvini Rosati in data 16.9.1986, pari a euro 51.646,00 e dai successivi incrementi a qualsiasi titolo, dello stesso, pari ad euro 51.646,00 e comunque non inferiore a quanto previsto nell’art. 22 del Codice del Terzo Settore;
b) dalle contribuzioni eventuali ed ordinarie, donazioni e sponsorizzazioni da parte di privati e da eventuali finanziamenti pubblici per attività culturali;
c) da ogni altro bene mobile o immobile che a qualunque titolo gli pervenisse.
Articolo 6
ORGANI DELLA FONDAZIONE
Per gli adempimenti dei compiti prescritti dall’art. 3 la Fondazione sarà retta dai seguenti organi:
a) il Presidente;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Direttore;
d) l’Organo di controllo;
e) il Comitato scientifico di programmazione.
Articolo 7
POTERI DEL PRESIDENTE
Il Presidente dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
Inoltre il Presidente:
a) convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede, proponendo le materie da trattare nelle adunanze, firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione degli affari che vengono deliberati;
b) sorveglia il buon funzionamento amministrativo della Fondazione;
c) cura l’osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessaria;
d) provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed ai rapporti con le Autorità tutorie;
e) adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, riferendo nel più breve tempo al Consiglio.
Articolo 8
COMPOSIZIONE E DURATA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di amministrazione è formato da un numero massimo di venti membri che durano in carica un quinquennio e che possono essere riconfermati.
Il Consiglio potrà conferire deleghe a singoli consiglieri per l’adempimento di compiti determinati, nonché ricorrere all’assistenza di consulenti tecnici con facoltà di creare appositi comitati.
In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio coopterà un nuovo componente, che durerà in carica sino allo scadere del quinquennio in corso.
Alla scadenza del mandato il nuovo consiglio sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione uscente salvo comunque il rispetto dei seguenti criteri.
I membri del Consiglio di Amministrazione devono essere prescelti tra le persone che si siano distinte nel campo dell’arte e della cultura od anche tra le persone che per la loro specifica competenza professionale possano collaborare al raggiungimento delle finalità statutarie.
Articolo 9
POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente e può nominare tra i suoi componenti un Vice-Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.
Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Tesoriere, che dura in carica tre anni, col compito di sovrintendere alla gestione economica e finanziaria della Fondazione, in conformità alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
Al Consiglio di Amministrazione spetta l’approvazione del bilancio secondo le vigenti disposizioni normative.
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l’ordinaria e straordinaria amministrazione, ed in particolare cura l’amministrazione del patrimonio della Fondazione, gli impieghi dei mezzi derivanti dalle entrate ordinarie e straordinarie nonché la ripartizione dei proventi tra le diverse attività il cui perseguimento rientra tra gli scopi della Fondazione.
Articolo 11
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta ordinaria due volte all’anno, e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri.
La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto almeno otto giorni prima con l’indicazione dell’ordine del giorno da trattare.
In caso di urgenza il consiglio di Amministrazione può essere convocato telegraficamente almeno tre giorni prima dell’adunanza.
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, salvo che per le modifiche statutarie per le quali occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei membri del Consiglio di Amministrazione.
In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
Il Segretario del Consiglio viene nominato dal Consiglio stesso anche tra persone che non ne fanno parte.
I componenti del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l’attività svolta salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell’ufficio.
Articolo 12
NOMINA E COMPITI DEL DIRETTORE
Il Direttore viene nominato dal Consiglio di amministrazione; dura in carica tre anni e può essere riconfermato.
Il Direttore ha il compito specifico di preparare il programma e il bilancio particolareggiato annuale della Fondazione, da sottoporre al Consiglio di amministrazione, e in genere di curare tutti gli altri compiti fissati dal presente Statuto e di dare esecuzione a tutte le deliberazioni prese dal Consiglio di amministrazione.
Articolo 13
ORGANO DI CONTROLLO
Dalla data di iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi del D.lgs. 117/2017 è costituito un Organo di controllo, monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominato dal Consiglio di amministrazione.
L’Organo di controllo dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. L’Organo esercita il controllo amministrativo della Fondazione con l’osservanza delle norme vigenti e del D.lgs. 117/2017.
Articolo 14
COMITATO SCIENTIFICO DI PROGRAMMAZIONE
Il Comitato scientifico di programmazione svolge i seguenti compiti:
a) programmazione dell’attività culturale della Fondazione con indicazione dei relativi progetti esecutivi;
b) scelta dei soggetti in grado di portare a termine i progetti di cui al punto precedente in base a criteri selettivi istituiti dallo stesso Comitato;
c) attribuzione di borse di studio e di lavoro a giovani laureati o laureandi;
d) diffusione, in conformità a quanto disposto dall’articolo 3, della letteratura italiana contemporanea e della lingua italiana nelle scuole italiane ed estere.
Il Comitato è diretto da un Presidente nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, ed è composto da cinque a dieci membri scelti tra personalità del mondo universitario e della cultura; del Comitato fanno parte il Direttore della Fondazione ed un rappresentante designato dagli eventuali Enti erogatori di finanziamenti destinati alla realizzazione dei programmi della Fondazione.
Articolo 15
DESTINAZIONE DELL’UTILE DI ESERCIZIO
L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell’art. 13 del Codice del Terzo Settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell’art. 14 del Codice del Terzo Settore.
Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività.
La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.
Articolo 16
SCIOGLIMENTO DELLA FONDAZIONE
In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti al Terzo Settore, previo parere favorevole dell’Ufficio di cui all’art. 45 del Codice del Terzo Settore.