Statuto
Articolo 1
DENOMINAZIONE
ร costituita una Fondazione denominata โFONDAZIONE GOFFREDO E MARIA BELLONCI organizzazione non lucrativa di utilitร socialeโ, in breve โFONDAZIONE GOFFREDO E MARIA BELLONCI ONLUSโ.
Articolo 2
SEDE
La Fondazione ha sede in Roma in via Fratelli Ruspoli 2.
Articolo 3
OGGETTO DELLA FONDAZIONE
La Fondazione ha per scopo nellโesclusivo perseguimento di finalitร di utilitร sociale:
- la diffusione della letteratura e in particolare della narrativa e saggistica italiana anche presso studenti e docenti della scuola primaria e secondaria;
- la diffusione e promozione della lingua e letteratura italiana presso comunitร straniere, ed in particolare in modo esemplificativo e non esaustivo presso italiani allโestero ed universitร straniere;
- attivitร di ricerca storico-artistica, culturale, documentaria e linguistica con particolare riguardo non esclusivo a testi, vocabolari e al comparto della critica letteraria;
- la continuazione del Premio Strega;
- la conservazione e lโordinamento della biblioteca e di tutto il materiale relativo allโopera letteraria di Maria e Goffredo Bellonci e delle opere letterarie che hanno partecipato alle varie edizioni del Premio Strega;
- la promozione di iniziative destinate alla diffusione della letteratura sia attraverso lโistituzione di centri di studio e di borse di studio sia per mezzo di convegni, tavole rotonde e tutte le opere di ricerca letteraria e storiografica che potranno sorgere nonchรฉ di tutte quelle iniziative atte allo sviluppo della cultura ed alla conservazione dei beni culturali.
Articolo 4
CONTRIBUTI PUBBLICI E PRIVATI
La Fondazione per il perseguimento di finalitร di utilitร sociale potrร ricevere contributi e finanziamenti da parte di Enti pubblici e privati.
Articolo 5
DIVIETO DI SVOLGIMENTO DI ATTIVITร DIVERSE DA QUELLE STATUTARIE
La Fondazione non potrร svolgere attivitร diverse da quelle statutarie come specificate nel precedente art. 3, ad eccezione delle attivitร ad esse direttamente connesse.
Articolo 6
PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE
Il patrimonio della Fondazione รจ costituito:
- dal fondo di dotazione originario di cui allโatto costitutivo e dai successivi incrementi a qualsiasi titolo dello stesso;
- dalle contribuzioni eventuali ed ordinarie, donazioni e sponsorizzazioni da parte di editori o altri privati e da eventuali finanziamenti pubblici per attivitร culturali;
- da ogni altro bene mobile o immobile che a qualunque titolo gli pervenisse.
Articolo 7
ORGANI DELLA FONDAZIONE
Per gli adempimenti dei compiti prescritti dallโart. 3 la Fondazione sarร retta dai seguenti organi:
- il Presidente;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Direttore;
- il Collegio dei revisori dei conti;
- il Comitato scientifico di programmazione.
Articolo 8
POTERI DEL PRESIDENTE
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Inoltre il Presidente:
- convoca il Consiglio di amministrazione e lo presiede, proponendo le materie da trattare nelle adunanze, firma gli atti e quanto occorra per lโesplicazione degli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon funzionamento amministrativo della Fondazione;
- cura lโosservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessaria;
- provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed ai rapporti con le Autoritร tutorie;
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel piรน breve tempo al Consiglio;
- in caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il membro del Consiglio piรน anziano di nomina
Articolo 9
COMPOSIZIONE E DURATA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di amministrazione รจ formato da dodici a quindici membri che durano in carica un quinquennio e che possono essere riconfermati. Il Consiglio potrร conferire deleghe a singoli consiglieri per lโadempimento di compiti determinati, nonchรฉ ricorrere allโassistenza di consulenti tecnici con facoltร di creare appositi comitati. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di uno dei componenti del Consiglio di amministrazione, il Consiglio coopterร un nuovo componente, che durerร in carica sino allo scadere del quinquennio in corso. Alla scadenza del mandato il nuovo consiglio sarร nominato dal Consiglio di amministrazione uscente salvo comunque il rispetto dei seguenti criteri. I membri del Consiglio di amministrazione devono essere scelti tra le persone che si siano distinte nel campo dellโarte e della cultura o anche tra le persone che per la loro specifica competenza professionale possano collaborare al raggiungimento delle finalitร statutarie.
Articolo 10
POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Al Consiglio di amministrazione spetta lโapprovazione del bilancio secondo le vigenti disposizioni normative. Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per lโordinaria e straordinaria amministrazione, ed in particoIare cura lโamministrazione del patrimonio della Fondazione, gli impieghi dei mezzi derivanti dalle entrate ordinarie e straordinarie nonchรฉ la ripartizione dei proventi tra le diverse attivitร il cui perseguimento rientra tra gli scopi della Fondazione.
Articolo 11
RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di amministrazione si riunisce in seduta ordinaria due volte allโanno, e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri. La convocazione รจ fatta dal Presidente con invito scritto almeno otto giorni prima con lโindicazione dellโordine del giorno da trattare. In caso di urgenza il consiglio di amministrazione puรฒ essere convocato telegraficamente almeno tre giorni prima dellโadunanza. Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide se รจ presente la maggioranza dei membri che lo compongono. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, salvo che per le modifiche statutarie per le quali occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei membri del Consiglio di amministrazione. In caso di paritร di voti prevale il voto del Presidente. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. Il Segretario del Consiglio viene nominato dal Consiglio stesso anche tra persone che non ne fanno parte. I componenti il Consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso per lโattivitร svolta salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni dellโufficio.
Articolo 12
ESERCIZIO DELLA FONDAZIONE
Lโesercizio della Fondazione ha inizio con il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Articolo 13
NOMINA E COMPITI DEL DIRETTORE
Il Direttore viene nominato dal Consiglio di amministrazione; dura in carica tre anni e puรฒ essere riconfermato. Il Direttore ha il compito specifico di preparare il programma e il bilancio particolareggiato annuale della Fondazione, da sottoporre al Consiglio di amministrazione, e in genere di curare tutti gli altri compiti fissati dal presente Statuto e di dare esecuzione a tutte le deliberazioni prese dal Consiglio di amministrazione.
Articolo 14
COLLEGIO DEI REVISORI
Il Collegio dei Revisori dei Conti รจ costituito da revisori nominati dal Consiglio di amministrazione, i quali durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo amministrativo della Fondazione con lโosservanza, in quanto applicabili, delle norme degli articoli 2403 e seguenti del codice civile.
Articolo 15
COMITATO SCIENTIFICO
Il Comitato scientifico di programmazione svolge i seguenti compiti:
- Programmazione dellโattivitร culturale della Fondazione con indicazione dei relativi progetti esecutivi;
- Scelta dei soggetti in grado di portare a termine i progetti sub 1) in base a criteri selettivi istituiti dallo stesso Comitato;
- Attribuzione delle borse di studio e di lavoro a giovani laureati o laureandi;
- Diffusione, in conformitร a quanto disposto sub 3), della letteratura italiana contemporanea e italiana nelle scuole italiane ed estere.
Articolo 16
DESTINAZIONE DELLโUTILE DI ESERCIZIO
La Fondazione non potrร distribuire utili e avanzi di gestione, fondi o riserve di capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Tali risorse dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi statutari al fine del perseguimento di finalitร di utilitร sociale.
Articolo 17
SCIOGLIMENTO DELLA FONDAZIONE
In caso di scioglimento il patrimonio della Fondazione sarร devoluto in conformitร a quanto verrร stabilito dal Consiglio di amministrazione, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilitร , sentito lโorganismo di controllo di cui allโart. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.