Statuto

Articolo 1
DENOMINAZIONE

È costituita una Fondazione denominata “FONDAZIONE GOFFREDO E MARIA BELLONCI organizzazione non lucrativa di utilità sociale”, in breve “FONDAZIONE GOFFREDO E MARIA BELLONCI ONLUS”.

Articolo 2
SEDE

La Fondazione ha sede in Roma in via Fratelli Ruspoli 2.

Articolo 3
OGGETTO DELLA FONDAZIONE

La Fondazione ha per scopo nell’esclusivo perseguimento di finalità di utilità sociale:

  1. la diffusione della letteratura e in particolare della narrativa e saggistica italiana anche presso studenti e docenti della scuola primaria e secondaria;
  2. la diffusione e promozione della lingua e letteratura italiana presso comunità straniere, ed in particolare in modo esemplificativo e non esaustivo presso italiani all’estero ed università straniere;
  3. attività di ricerca storico-artistica, culturale, documentaria e linguistica con particolare riguardo non esclusivo a testi, vocabolari e al comparto della critica letteraria;
  4. la continuazione del Premio Strega;
  5. la conservazione e l’ordinamento della biblioteca e di tutto il materiale relativo all’opera letteraria di Maria e Goffredo Bellonci e delle opere letterarie che hanno partecipato alle varie edizioni del Premio Strega;
  6. la promozione di iniziative destinate alla diffusione della letteratura sia attraverso l’istituzione di centri di studio e di borse di studio sia per mezzo di convegni, tavole rotonde e tutte le opere di ricerca letteraria e storiografica che potranno sorgere nonché di tutte quelle iniziative atte allo sviluppo della cultura ed alla conservazione dei beni culturali.

Articolo 4
CONTRIBUTI PUBBLICI E PRIVATI

La Fondazione per il perseguimento di finalità di utilità sociale potrà ricevere contributi e finanziamenti da parte di Enti pubblici e privati.

Articolo 5
DIVIETO DI SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DIVERSE DA QUELLE STATUTARIE

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle statutarie come specificate nel precedente art. 3, ad eccezione delle attività ad esse direttamente connesse.

Articolo 6
PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

  1. dal fondo di dotazione originario di cui all’atto costitutivo e dai successivi incrementi a qualsiasi titolo dello stesso;
  2. dalle contribuzioni eventuali ed ordinarie, donazioni e sponsorizzazioni da parte di editori o altri privati e da eventuali finanziamenti pubblici per attività culturali;
  3. da ogni altro bene mobile o immobile che a qualunque titolo gli pervenisse.

Articolo 7
ORGANI DELLA FONDAZIONE

Per gli adempimenti dei compiti prescritti dall’art. 3 la Fondazione sarà retta dai seguenti organi:

  1. il Presidente;
  2. il Consiglio di amministrazione;
  3. il Direttore;
  4. il Collegio dei revisori dei conti;
  5. il Comitato scientifico di programmazione.

Articolo 8
POTERI DEL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Inoltre il Presidente:

  • convoca il Consiglio di amministrazione e lo presiede, proponendo le materie da trattare nelle adunanze, firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione degli affari che vengono deliberati;
  • sorveglia il buon funzionamento amministrativo della Fondazione;
  • cura l’osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessaria;
  • provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed ai rapporti con le Autorità tutorie;
  • adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio;
  • in caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il membro del Consiglio più anziano di nomina

Articolo 9
COMPOSIZIONE E DURATA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione è formato da dodici a quindici membri che durano in carica un quinquennio e che possono essere riconfermati. Il Consiglio potrà conferire deleghe a singoli consiglieri per l’adempimento di compiti determinati, nonché ricorrere all’assistenza di consulenti tecnici con facoltà di creare appositi comitati. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di uno dei componenti del Consiglio di amministrazione, il Consiglio coopterà un nuovo componente, che durerà in carica sino allo scadere del quinquennio in corso. Alla scadenza del mandato il nuovo consiglio sarà nominato dal Consiglio di amministrazione uscente salvo comunque il rispetto dei seguenti criteri. I membri del Consiglio di amministrazione devono essere scelti tra le persone che si siano distinte nel campo dell’arte e della cultura o anche tra le persone che per la loro specifica competenza professionale possano collaborare al raggiungimento delle finalità statutarie.

Articolo 10
POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Consiglio di amministrazione spetta l’approvazione del bilancio secondo le vigenti disposizioni normative. Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l’ordinaria e straordinaria amministrazione, ed in particoIare cura l’amministrazione del patrimonio della Fondazione, gli impieghi dei mezzi derivanti dalle entrate ordinarie e straordinarie nonché la ripartizione dei proventi tra le diverse attività il cui perseguimento rientra tra gli scopi della Fondazione.

Articolo 11
RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione si riunisce in seduta ordinaria due volte all’anno, e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri. La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto almeno otto giorni prima con l’indicazione dell’ordine del giorno da trattare. In caso di urgenza il consiglio di amministrazione può essere convocato telegraficamente almeno tre giorni prima dell’adunanza. Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, salvo che per le modifiche statutarie per le quali occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei membri del Consiglio di amministrazione. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. Il Segretario del Consiglio viene nominato dal Consiglio stesso anche tra persone che non ne fanno parte. I componenti il Consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso per l’attività svolta salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell’ufficio.

Articolo 12
ESERCIZIO DELLA FONDAZIONE

L’esercizio della Fondazione ha inizio con il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 13
NOMINA E COMPITI DEL DIRETTORE

Il Direttore viene nominato dal Consiglio di amministrazione; dura in carica tre anni e può essere riconfermato. Il Direttore ha il compito specifico di preparare il programma e il bilancio particolareggiato annuale della Fondazione, da sottoporre al Consiglio di amministrazione, e in genere di curare tutti gli altri compiti fissati dal presente Statuto e di dare esecuzione a tutte le deliberazioni prese dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 14
COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da revisori nominati dal Consiglio di amministrazione, i quali durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo amministrativo della Fondazione con l’osservanza, in quanto applicabili, delle norme degli articoli 2403 e seguenti del codice civile.

Articolo 15
COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato scientifico di programmazione svolge i seguenti compiti:

  1. Programmazione dell’attività culturale della Fondazione con indicazione dei relativi progetti esecutivi;
  2. Scelta dei soggetti in grado di portare a termine i progetti sub 1) in base a criteri selettivi istituiti dallo stesso Comitato;
  3. Attribuzione delle borse di studio e di lavoro a giovani laureati o laureandi;
  4. Diffusione, in conformità a quanto disposto sub 3), della letteratura italiana contemporanea e italiana nelle scuole italiane ed estere.
Il Comitato è diretto da un Presidente nominato dal Consiglio di amministrazione della Fondazione, ed è composto da cinque a dieci membri scelti tra personalità del mondo universitario e della cultura; del Comitato fanno parte il Direttore della Fondazione ed un rappresentante designato dagli eventuali Enti erogatori di finanziamenti destinati alla realizzazione dei programmi della Fondazione.

Articolo 16
DESTINAZIONE DELL’UTILE DI ESERCIZIO

La Fondazione non potrà distribuire utili e avanzi di gestione, fondi o riserve di capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Tali risorse dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi statutari al fine del perseguimento di finalità di utilità sociale.

Articolo 17
SCIOGLIMENTO DELLA FONDAZIONE

In caso di scioglimento il patrimonio della Fondazione sarà devoluto in conformità a quanto verrà stabilito dal Consiglio di amministrazione, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.